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Rateizzi - Costituzioni in mora - Indennizzi

  • Come comunicare un avvenuto pagamento
  • Come chiedere informazioni legate alla sospensione della fornitura per mancati pagamenti o verificare la situazione debitoria
  • Cosa comporta il mancato pagamento della bolletta
  • Quando si ha diritto a un indennizzo automatico
  • Quando e come chiedere la rateizzazione della bolletta

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Come comunicare un avvenuto pagamento

In caso di ritardato pagamento di una o più bollette, potrai inviare la documentazione dell'avvenuto pagamento (contabile di pagamento) attraverso le seguenti modalità:

  • e-mail: crediti@dolomitienergia.it
  • e-mail PEC: crediti@cert.dolomitienergia.it

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza, puoi contattare l’ufficio crediti ai seguenti recapiti telefonici attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

  • 0461/034300 per la tua casa/se sei un cliente domestico
  • 0461/034027 per la tua azienda/se sei un cliente impresa

Tieni presente che l’invio del dimostrato pagamento è indispensabile per:

-        Ripristinare una fornitura già sospesa

-        Annullare un eventuale intervento di sospensione già programmato

-        Evitare l’invio di un sollecito se pagamento effettuato dopo la scadenza della fattura

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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Come chiedere informazioni legate alla sospensione della fornitura per mancati pagamenti o verificare la situazione debitoria

Potrai contattare i ns uffici chiamando i seguenti recapiti telefonici attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

  • 0461/034300 per la tua casa (se sei un cliente domestico)
  • 0461/034027 per la tua azienda (se sei un cliente business)

o inviando una mail ai seguenti indirizzi:

  • crediti@dolomitienergia.it
  • PEC: crediti@cert.dolomitienergia.it

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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Cosa comporta il mancato pagamento della bolletta

In caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura, Dolomiti Energia darà corso alle azioni volte al recupero del credito.

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura, Dolomiti Energia darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.

In particolare, Dolomiti Energia procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.

Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della comunicazione. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, Dolomiti Energia richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.

TEMPI DELLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.

Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.

A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.

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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quando si ha diritto a un indennizzo automatico

In caso di mancato rispetto da parte di Dolomiti Energia delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

  1. Euro 30,00 (trenta) se la fornitura è stata sospesa per morosità, o è stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.

 

2.      Euro 20,00 (venti) se la fornitura è stata sospesa per morosità, o è stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:

a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;

b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Dolomiti Energia non sia in grado di documentare la data di invio;

c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Dolomiti Energia corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.

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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quando e come chiedere la rateizzazione della bolletta

Le modalità di rateizzazione sono fissate dall’Autorità, che ha definito termini specifici per poterne usufruire.

Per la fornitura di energia elettrica è possibile fare richiesta di rateizzo della bolletta di conguaglio successiva a una o più fatture di acconto da parte di:

  • tutti i clienti quando viene richiesto pagamento di consumi non registrati a seguito di un malfunzionamento del contatore;
  • clienti domestici, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 150% dell’addebito medio delle fatture di acconto precedenti;
  • clienti non domestici/aziende, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 250% dell’addebito medio delle fatture di acconto precedenti.

Per la fornitura di gas è possibile fare la richiesta di rateizzo della bolletta di conguaglio seguente a una o più fatture di acconto da parte di:

  • tutti i clienti quando viene richiesto pagamento di consumi non registrati a seguito di un malfunzionamento del contatore;
  • clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato presente sulle fatture di acconto precedenti;
  • clienti con contatore accessibile, in caso di mancata lettura e conseguente conguaglio.

La rateizzazione può essere richiesta ed ottenuta per le fatture che rientrano nelle casistiche previste dall’Autorità, per importi superiori a € 25,82 per l'energia elettrica e € 50,00 per il gas.

La richiesta di rateizzo deve essere inviata per iscritto al seguente indirizzo e-mail: crediti@dolomitienergia.it

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