Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale
Cosa si intende per pratiche commerciali scorrette?
Sono considerate scorrette quelle pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale le quali, per la loro natura ingannevole e/o aggressiva, falsano o sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore relativamente al prodotto o servizio offerto, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Proprio al fine di fronteggiare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette e delle attivazioni di forniture non richieste, dal 1° giugno 2012 sono entrate in vigore le nuove misure preventive e ripristinatorie previste dalla deliberazione Arera n.153/2012/R/com, modificato ed integrato con la deliberazione 208/2016/R/eel
Che cos'è un contratto non voluto?
Consiste nel contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato con un venditore per la fornitura di energia elettrica, di gas o anche entrambi, o che ritiene sia stato stipulato a seguito di una pratica commerciale scorretta ed estorto da parte dell'agente di vendita che lo ha contattato sia telefonicamente o oppure personalmente in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (ad esempio presso la propria abitazione, in un centro commerciale, ecc...).
Come mi devo comportare?
Se il cliente ritiene di essere vittima di un contratto non voluto entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta del venditore non richiesto (per il cliente domestico) entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del contratto (per il cliente non domestico), deve trasmettere al fornitore non voluto un reclamo con il quale attesti di non aver mai sottoscritto il contratto di fornitura. Sarà compito del venditore non voluto condurre l'istruttoria ed avviare la procedura di ripristino del contratto con il precedente fornitore.
Cosa prevede la normativa arera relativa alle pratiche commerciali scorrette e ai contratti non voluti?
La deliberazione Arera n.153/2012/R/com, modificato ed integrato con la deliberazione 208/2016/R/eel è stata introdotta dal dal 1° giugno 2012 per contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette e delle attivazioni di forniture non richieste e prevede:
- Adozione di misure volte a garantire la riconoscibilità del personale commerciale. In particolare, gli incaricati delle società di vendita che si presentano all’utenza per proporre nuovi contratti di fornitura devono sempre identificarsi esibendo un tesserino di riconoscimento riportante:
- I propri dati identificativi associati all’indicazione “agente di vendita”;
- il nome dell’esercente/venditore per conto del quale è prestata l’attività di promozione e vendita;
- un recapito telefonico dell’esercente medesimo, attraverso il quale l’utente possa essere in grado di verificare che il contatto è finalizzato alla conclusione di un nuovo contratto di fornitura.
- Introduzione di precisi obblighi di informazione in caso di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali (porta a porta o contratti telefonici). Gli utenti che risultano aver aderito ad offerte commerciali proposte da un incaricato “porta a porta” o al telefono dovranno essere contattati (tramite lettera o email di conferma) dalle società di vendita per conto delle quali tali offerte sono state promosse, al fine di essere informati che è in corso l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica e/o gas a proprio nome.
- Previsione di una procedura semplificata attraverso la quale i clienti possono segnalare il contratto non voluto e richiedere così il ripristino automatico del rapporto di fornitura con il precedente fornitore. Tale procedura, regolata dall'Autorità, potrà essere attivata in seguito ad uno specifico reclamo inviato al fornitore non richiesto entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta del venditore non richiesto (per il cliente domestico) entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del contratto (per il cliente non domestico).
Potenziale truffa
Con riferimento al mercato dell’energia elettrica e del gas, può capitare talvolta di essere contattati da alcuni incaricati delle società di vendita, i quali, in occasione di contatti telefonici o visite “porta a porta”, rilasciano dichiarazioni false o comunque ingannevoli al fine di attivare nuove forniture di energia elettrica e/o gas non desiderate.
Periodicamente riceviamo segnalazioni da parte dei nostri Clienti che dichiarano di essere stati contattati telefonicamente da soggetti che si spacciano per promotori di Dolomiti Energia ma che propongono offerte di altri venditori, spesso utilizzando motivazioni non veritiere quali una presunta scadenza del contratto e/o un conseguente aumento delle tariffe.
Questi operatori agiscono in modo illegittimo e non hanno nessuna relazione con Dolomiti Energia.