1. Usi industriali – artigianali – agricoli (Modello I)
- imprese industriali: stabilimenti di produzione, imprese manifatturiere
- imprese artigianali: laboratori artigianali, panifici, laboratori di pasticceria, parrucchieri (iscritte all’albo delle imprese artigianali)
- imprese agricole: aziende agricole, magazzini frutta
2. Usi per attività alberghiera (e assimilate), di ristorazione e di pubblico esercizio (Modello R)
- alberghi
- residenze turistiche, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere
- case di cura gestite con scopo di lucro
- altre tipologie assimilabili alle attività alberghiere
- ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie birrerie ed esercizi similari (con o senza bar annesso, e, con particolare verifica, con o senza locali di intrattenimento annessi)
3. Usi in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, con o senza fini di lucro (Modello R)
- orfanotrofi
- case di riposo per anziani
- case albergo per disabili
- strutture atte ad ospitare indigenti
- comunità di recupero (per tossicodipendenti, etc)
4. Usi in impianti per attività sportive dilettantistiche gestite da enti e associazioni senza scopo di lucro (Modello S)
- impianti sportivi per attività esclusivamente dilettantistiche gestite da istituzioni/enti non aventi scopo di lucro
5. Usi nel settore della distribuzione commerciale (Modello C1 o Modello C2)
L’aliquota per “usi industriali” può essere richiesta per i locali in cui viene esercitato il commercio all’ingrosso e al dettaglio, comprensivi di magazzini ed uffici (questi ultimi solo se contigui con le strutture di vendita, ovvero non separati o situati in distinte sedi).
I titolari di attività nel settore della distribuzione (grossisti, dettaglianti, …) che sono intestatari diretti del contratto di fornitura del gas naturale, ovvero ricevono la bolletta del gas a nome della ditta, compileranno, per ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta “industriale”, sempre il modello C1.
Per il “settore della distribuzione commerciale” è previsto però che possano essere inoltrate richieste pure in situazioni in cui il consumo di gas dell’impresa commerciale è promiscuo (con altri usi non “industriali”, ma civili): il negozio avente i locali in un condominio compilerà il modello C2; siccome il consumo del negozio è compreso nel consumo condominiale, l’amministratore condominiale dichiarerà e sottoscriverà in apposito riquadro, contenuto nel solo modello C2, la quota (di solito millesimale) di riparto delle spese di riscaldamento di spettanza della ditta commerciale interessata.
Sulla bolletta di Dolomiti Energia SpA sarà esposta la quota dei consumi ad aliquota civile (intera) separata dalla quota riferibile ai consumi che godono di aliquota ridotta (industriali), che possono essere relativi ad uno solo o più esercizi commerciali; l’Amministratore condominiale sarà quindi in grado di attribuire a ciascun soggetto l’accisa di competenza.
Rinvio normativo: Per l’applicazione v. nota 12/03/2008 n. 4941/V dell’Agenzia delle Dogane.
Ne beneficiano tutti gli usi nel settore della distribuzione commerciale, tra i quali:
- Commercio all’ingrosso
- Commercio al dettaglio (e più specificatamente:)
- Negozi tradizionali
- Supermercati
- Grandi magazzini / Ipermercati
- Vendita per corrispondenza / catalogo / commercio elettronico / TV (e similari)
- Distributori automatici
- Depositi di commercio ambulante
- Farmacie
- Intermediazione commerciale
- Movimentazione merci / magazzinaggio e custodia
- Edicole e/o rivendite generi di monopolio
- Bar, birrerie, caffè, pasticcerie e similari (se con albergo e/o ristorante usare il modello R)
6. Accisa "Uso Autotrazione" (Modello A)
Dell’aliquota specifica d’accisa possono godere: (D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, art. 26):
- clienti domestici/imprese/società con utilizzo esclusivo per il rifornimento di automezzi alimentati a gas naturale – uso autotrazione (distributore privato/domestico)
7. Accisa "Forze Armate Nazionali" (Modello FN)
Godono di una particolare aliquota specifica dell’accisa e di esenzione dall’addizionale regionale/imposta sostitutiva, ove prevista (T.U.A. – Tab. A – punto 16-bis):
- Forze Armate nazionali
- Carabinieri, Guardia di Finanza
- Alloggi di servizio riservati ad assegnatari FFAA
8. Accisa "Forze armate Non Nazionali, Rappresentanze Diplomatiche e Organizzazioni Internazionali" (Modello E)
Dell’esenzione dall’accisa possono godere (D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, art. 17):
- Forze armate (non nazionali) – rappresentanze diplomatiche – organizzazioni internazionali
- Forze armate (non nazionali) di Stati facenti parte della NATO
- Sedi diplomatiche e consolari
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU, OCSE …) o accordi con Paesi terzi